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[1]Quando si tratti di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 100.000, ed il proprietario dichiari che non intende valersi del beneficio del mutuo, il Comitato per le riparazioni edilizie, nei Comuni dove sia costituito, stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarita' od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato. Delle somme ricevute i sindaci daranno rendiconto, trimestralmente al Genio civile.
[2]Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 100.000, il Comitato puo' far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalita' di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza della concessione.
Testo in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025
