[1](Compiti della Cassa depositi e prestiti in materia di edilizia abitativa) Art. 2, c. 1, D.L. n. 75/81, conv. con mod. L.n. 219/1981; Art. 16, c. 16, L.n. 41/1986 1. La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo precedente provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal sisma ed alla relativa assistenza tecnica ai fini del completamento dei programmi abitativi:

  • a)per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto - di unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento;
  • b)per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • c)per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128.

[2]Idem, c. 2 2. L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere al comune di riscatto, in permuta dell'unita' immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.

[3]Art. 7, L.n. 80/1984 3. Il canone di locazione per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente comma 1 e' determinato in base alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni ed integrazioni.

[4]Art. 3 quinquies, c. 2, D.L. n. 696/82, conv. con mod. L.n. 883/82 4. Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto a termini del precedente comma 1, sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in base a criteri fissati dai consigli comunali.

[5]Art. 9, L.n. 80/1984 5. Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente primo comma fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art63 · fonte del testo

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