[1]Art. 15 ter, c. 1, D.L. n. 776/80 conv. con mod. L.n. 874/80 1. La speciale delegazione della Cassa depositi e prestiti per le zone colpite dai terremoti di cui all'articolo 1 istituita con l'articolo 15 ter del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 874 provvede al finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche e di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica.

[2]Idem, c.2 2. Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali la Cassa depositi e prestiti riservera' una quota a favore dei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente testo unico per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.

[3]Idem, c. 3 3. L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.

[4]Idem, c. 5 4. Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in aggiunta all'assunzione fino ad un massimo di trenta impiegati ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 4, del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 874, a distaccare temporaneamente alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.

[5]Idem, c. 6 5. I comuni colpiti dal sisma d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

[6]Idem, c. 7 6. Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuera' le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art62 · fonte del testo

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