[1]Art. 27, c. 1 L.n. 219/1981 1. La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e puo' essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.

[2]Idem, c. 2 2. La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.

[3]Idem. c. 3 3. Nel definire le modalita' di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare.

[4]Art. 24 bis, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L.n. 12/88; Art. 1, c. 5, D.L. n. 686/1982, conv. con mod. L.n. 883/82 4. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai sensi dell'art. 3, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura e' elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati. I comuni danneggiati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 4 sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali.

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art33 · fonte del testo

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