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[1](Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

[2]Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.

Testo in vigore dal 7 settembre 1955 al 3 maggio 1974

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