Art. 11 — La partecipazione degli interessati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 2002 al 6 febbraio 2003. Leggi il testo vigente →

Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

  • a)nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
  • b)nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento;
  • c)nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c), l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato agli interessati alle singole opere previste dal progetto, dandone altresi' pubblico avviso su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni. (R) Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L) Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo programma. (R) 4a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190

4a

Il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".

Testo in vigore dal 10 settembre 2002 al 6 febbraio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 2001 al 10 settembre 2002. 47 parole tolte.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190

    Il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art11 · fonte del testo

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