[1](Art. 1 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).
[2]Le Amministrazioni scolastiche provinciali, per le gestioni tenute fino all'esercizio 1922-23 incluso, si intendono discaricate, ai soli effetti contabili, in base ai rendiconti compilati ed approvati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali, sui quali non sia sorta contestazione, ne' abbiano avuto luogo riserve.
[3]Rimangono impregiudicate le responsabilita' di qualsiasi genere che, per fatti inerenti alle gestioni stesse, siano emerse o possano emergere, anche in seguito ai riscontri, indagini e verifiche di cui al successivo art. 257.
[4]Resta fermo l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del tesoriere nei riguardi dei fondi gestiti per conto delle Amministrazioni scolastiche provinciali.
Testo vigente dal 23 aprile 1928
