[1](Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Il patronato adempie ai suoi fini:

[3]1° con i contributi dei soci;

[4]2° con i sussidi dello Stato;

[5]3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri Enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

[6]4° con doni, legati ed altri eventuali proventi.

[7]Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art221 · fonte del testo

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