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[1](Art. 7 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

[2]Tra i componenti della Commissione, i quali partecipino ai lavori, si ripartisce, quale compenso, la somma di L. 70 per ogni volume esaminato.

[3]Il compenso spetta a tutti i membri, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.

[4]Ai commissari, i quali non risiedono a Roma, sono, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio.

Testo in vigore dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929

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