Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

[2]Gli editori e gli autori, che intendono introdurre i loro libri nelle scuole elementari e nei corsi integrativi, debbono fare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.

[3]Il termine utile per la presentazione di detta domanda e' fissato dal Ministero.

[4]Alla domanda devono essere unite:

  • a)cinque copie a stampa o in bozze di stampa, corredate delle eventuali illustrazioni, e nitidamente impresse, di ciascun volume, sul quale deve essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita;
  • b)la quietanza del versamento di una tassa di L. 120 per ogni volume. 5 22
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...] 6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 117 e 204 e tabella E". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.

D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714

22

Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la tassa di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo e' elevata a L. 300.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1945

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1929 al 7 dicembre 1945. 13 parole tolte, 101 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Testo Unico-art. 204aggiunto: (Art. 3 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

aggiunto: Gli editori e gli autori, che intendono introdurre i loro libri nelle scuole elementari e nei corsi integrativi, debbono fare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.

aggiunto: Il termine utile per la presentazione di detta domanda e' fissato dal Ministero.

aggiunto: Alla domanda devono essere unite:

aggiunto: a) cinque copie a stampa o in bozze di stampa, corredate delle eventuali illustrazioni, e nitidamente impresse, di ciascun volume, sul quale deve essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita;

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1929, N. 5aggiunto: b) la quietanza del versamento di una tassa di L. 120 per ogni volume.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la tassa di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo e' elevata a L. 300.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art204 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari