[1](Art. 168 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro.
[3]Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi, e, quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.
Testo vigente dal 23 aprile 1928
