[1](Art. 7 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

[2]Le attribuzioni demandate dagli articoli precedenti all'ispettore scolastico, ai direttori ed ai maestri sono, rispettivamente, attribuite, per quanto riguarda l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli che debbono frequentare le scuole non classificate, al personale incaricato a norma dell'art. 77 dei servizi di organizzazione e direzione delle scuole stesse ed ai maestri che vi insegnano.

[3]Al personale medesimo incaricato dell'organizzazione e direzione delle scuole non classificate esistenti nelle nuove Provincie, spettano tutti i poteri che le leggi della cessata monarchia austro-ungarica attribuivano, nelle Provincie stesse, agli ispettori scolastici in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e relative sanzioni.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art188 · fonte del testo

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