[2]Con decorrenza dal 1° luglio 1926 sono estese ai maestri elementari delle scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e relative modificazioni e norme complementari riguardanti il computo del servizio in reparti combattenti per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e le abbreviazioni ai medesimi effetti.
[3]Con la stessa decorrenza sono altresi' estese ai maestri, di cui al comma precedente, le disposizioni dell'art. 13, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, concernente il computo del servizio militare nelle Colonie italiane, e dell'art. 16 del medesimo decreto concernente il computo del servizio prestato in qualita' di militari od assimilati nelle localita' e nei periodi indicati nell'art. 15 dello stesso decreto.
[4]Per i maestri delle scuole amministrate dai Comuni valgono le norme del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2073, con la decorrenza ivi stabilita.
Testo vigente dal 23 aprile 1928
