[1](Art. 152 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Le punizioni disciplinari diverse da quelle indicate nell'articolo precedente sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al Consiglio di disciplina, nei modi e con le formalita' stabilite dal regolamento.

[3]Le dimissioni dell'incolpato, tuttoche' accettate, non impediscono ne' interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art152 · fonte del testo

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