[1](Art. 10 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]Quando ad una stessa sede aspirano piu' insegnanti, della stessa o di diversa Amministrazione, il provveditore, nel disporre il trasferimento, tiene conto dei seguenti elementi in ordine di preferenza: ragioni di famiglia, ragioni di salute, anzianita' di ruolo e qualita' del servizio. A quest'ordine puo' il provveditore derogare quando concorrano eccezionali circostanze, che debbono risultare dal provvedimento.

[3]L'insegnante, che debba essere destinato ad altra sede per soppressione di scuola, ha diritto alla preferenza, a meno che alla sede da lui richiesta aspirino altri maestri per gravi motivi di famiglia o di salute.

[4]E' considerata come motivata da ragioni di famiglia la domanda di trasferimento presentata da un insegnante che appartenga ad associazioni o comunita' religiose, per la sede nella quale l'associazione o la comunita' svolga, per suo particolare compito, apprezzabile opera nel campo dell'assistenza scolastica, delle opere integrative della scuola e della beneficenza in genere.

[5]I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, stabiliscono nel proprio regolamento i criteri, in base ai quali debbono essere deliberati, nel caso che intendano di procedervi e nel limite di cui all'ultimo comma dell'art. 141, i trasferimenti di maestri da altri Comuni o dai ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali.

[6]Di regola non possono ottenere il trasferimento i maestri che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato anche una sola qualifica del servizio inferiore al buono o ai quali sia stata inflitta, nello stesso periodo di tempo, una punizione superiore alla censura.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art144 · fonte del testo

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