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[1](Art. 14 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi puo' affidarla, in via provvisoria, ad un direttore didattico governativo, o, se le esigenze del servizio lo consiglino, a piu' direttori, ciascuno per una parte, oppure all'ispettore scolastico viciniore.

[3]Per il servizio di supplenza in circoscrizioni scolastiche puo' essere corrisposto un compenso non superiore alla somma mensile di L. 120, complessivamente per ciascuna circoscrizione.

[4]Quando un circolo di direzione didattica sia sprovvisto del titolare, il Regio provveditore agli studi puo' incaricare della supplenza uno dei direttori didattici di circoli limitrofi.

[5]Per tale supplenza puo' essere corrisposto ai direttori didattici un compenso mensile non superiore a L. 50. Qualora la supplenza si riferisca a piu' direzioni, il compenso puo' elevarsi ad un massimo di lire 75.

[6]I compensi di cui ai commi precedenti gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi; non sono dovuti nei casi di supplenza per ordinario congedo del titolare.

Testo in vigore dal 23 aprile 1928 al 27 luglio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art13 · fonte del testo

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