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[1](Art. 127 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736).

[2]Non possono partecipare ai concorsi:

  • a)le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio d'insegnante e non provviste di un attestato di moralita' da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui e' chiesto, dal podesta' o dai podesta' dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso e' bandito;
  • b)le giovani e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di eta' o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso;
  • c)((coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuta l'eta' di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano gia' parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635)); 17
  • d)coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita', a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;
  • e)coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;
  • f)coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni od a una pena qualunque per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa, ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralita' pubblica e il buon costume, la integrita' e la sanita' della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione od usura; come pure coloro che siano stati condannati per delitti contro la fede pubblica per i quali sono contaminate pene non inferiori a sei mesi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1196

17

Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1196 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica sara' applicata ai concorsi magistrali per titoli ed esami gia' indetti alla data di pubblicazione del Regio Decreto stesso.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 29 maggio 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1935

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1933 al 27 luglio 1935. 15 parole tolte, 4 parole aggiunte.

c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano tolto: compiuto aggiunto: compiuta l'eta' di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole tolto: non classificate aggiunto: rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano gia' parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri extolto: - combattenti ed alle maestre tolto: congiunte aggiunto: parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito aggiunto: l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami tolto: una votazione complessiva pari o equivalente a punti 105 su 150, e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1196

    Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1196 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica sara' applicata ai concorsi magistrali per titoli ed esami gia' indetti alla data di pubblicazione del Regio Decreto stesso.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art122 · fonte del testo

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