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Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e affari di culto e per le finanze, ed udita la Commissione centrale venatoria, verranno stabilite le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
