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[1]Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni e i servizi di vigilanza e di ispezione, nonche' ai contributi o sussidi che il Ministro per l'agricoltura e le foreste creda di disporre a favore di enti o di privati, ai fini della presente legge, si provvede con un fondo di un milione, da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura e foreste.
[2]Il Ministro provvedera' a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione: servizio tecnico per la caccia, spese per ispezioni, spese per vigilanza.
[3]Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti, resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il Ministro avra' facolta' di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
