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[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera' ad assegnare ad ogni Commissione venatoria provinciale una somma eguale all'80 per cento degli introiti di ciascuna Provincia.
[2]In attesa dell'accertamento dei proventi effettivi, il Ministro potra' assegnare alle Commissioni provinciali acconti, per l'importo non superiore ai tre quarti della somma presumibilmente dovuta, e salvo conguaglio finale.
[3]Le Commissioni venatorie provinciali impiegheranno le somme loro spettanti, sotto controllo ministeriale, nelle spese necessarie al funzionamento proprio ed a quello delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, nonche' nelle spese per la sorveglianza sulla caccia, per i ripopolamenti e per la manutenzione ed il funzionamento di bandite.
[4]Sul fondo residuale inscritto al detto capitolo di spesa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste potra' disporre ulteriori assegnazioni alle Commissioni provinciali, a seconda degli speciali bisogni venatori locali, dopo aver provveduto alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
