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[1]All'atto del rilascio della licenza di caccia o di uccellagione o del versamento all'Ufficio del registro della tassa di bollo per le tabelle indicanti il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento, dovra' versarsi all'Ufficio del registro anche l'importo della seguente sopratassa:
[2]1° per ogni licenza di caccia anche con porto di fucile, lire 10; 2° per ogni licenza di spingarda o di altra arma impostata, lire 25;
[3]3° per ogni licenza di panie e panioni (uccellagione mobile), lire 10;
[4]4° per ogni licenza di uccellagione con appostamento fisso, lire 25;
[5]5° per ogni licenza di panie e panioni (uccellagione fissa), lire 25;
[6]6° per ogni tabella indicante il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento, lire 0,10.
[7]Similmente per ogni lire 100 o frazione di lire 100 di imposta ettariale per le riserve, verra' imputato ai riservisti un maggiore onere di lire 10, da riscuotersi nei modi che verranno indicati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[8]Il provento della sopratassa, e quello del maggiore onere a carico dei riservisti, di cui ai precedenti comma, e' devoluto alle Commissioni venatorie provinciali. A tale effetto verranno istituiti, con decreto del Ministro per le finanze, due appositi capitoli: l'uno nello stato di previsione dell'entrata, e l'altro dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste; lo stanziamento di quest'ultimo capitolo sara' variato con decreto dello stesso Ministro per le finanze in relazione all'importo dell'entrata, sotto deduzione di un ventesimo per spese di riscossione.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
