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[1]Con norme di carattere interno, da emanarsi dal C.O.N.I. d'intesa col Ministero dell'agricoltura e foreste, saranno disciplinati la costituzione ed il funzionamento delle sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori nonche' la trasformazione delle societa' venatorie tuttora esistenti. Le sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori saranno presiedute, a seconda del numero dei soci, da un Direttorio o da un fiduciario nominati dal presidente della Associazione provinciale, salvo ratifica della Federazione e di intesa con il prefetto della Provincia.
[2]Nei Comuni che non siano sede dell'Associazione o d'una sezione sara' nominato, con le stesse modalita', un fiduciario.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
