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[1]Nel capoluogo di ogni Provincia e' istituita una Associazione provinciale dei cacciatori, la quale e' l'organo provinciale della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani ed alle cui dipendenze svolge, localmente, i compiti affidati alla Federazione stessa.
[2]I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellagione ed i concessionari di bandite o riserve, fanno parte di diritto dell'Associazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.
[3]All'atto del ritiro della licenza di caccia o di uccellagione dovra' essere corrisposto dall'interessato l'importo della speciale tessera del C.O.N.I.
[4]Potranno essere ammessi nell'Associazione, con norme da stabilirsi nel regolamento, i cittadini che non abbiano piu' la licenza per ragioni di eta' o di salute e che abbiano speciali benemerenze venatorie.
[5]Le Associazioni provinciali di cacciatori sono enti morali con propria personalita' giuridica. Esse sono rette da un Direttorio costituito dagli stessi componenti della Commissione provinciale venatoria, di cui all'art. 75, nominati in rappresentanza dei cacciatori e dei concessionari di bandite di riserve.
[6]Le Associazioni medesime sono ammesse con gratuito patrocinio a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia. Il presidente puo' farsi rappresentare da un membro della Commissione provinciale venatoria, o dal presidente della sezione, o dal fiduciario dell'Associazione.
[7]Gli atti delle Associazioni sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
