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[1]La Federazione e' riconosciuta come ente morale avente personalita' giuridica; e gli atti di essa sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.
[2]Nelle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione contribuisce il Ministero dell'agricoltura e foreste con non meno del 5 per cento delle entrate di cui all'art. 86 della presente legge.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
