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[1]Nel caso di condanna per contravvenzioni prevedute in questa legge, meta' dell'ammontare delle ammende riscosse e' devoluta alla Commissione venatoria provinciale, la quale deve destinarla, insieme con la meta' dell'importo delle somme pagate a titolo di oblazione volontaria a termini del precedente articolo, esclusivamente a beneficio degli agenti che abbiano accertate le contravvenzioni, mediante premi proporzionati all'importanza delle contravvenzioni stesse, ed alle difficolta' del servizio prestato.
[2]Il presidente della Federazione nazionale fascista dei Cacciatori italiani di cui al successivo articolo 79, deve annualmente riferire al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'applicazione del presente articolo da parte delle Associazioni provinciali.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
