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[1]Per le contravvenzioni prevedute dalla presente legge, non contemplate nel comma 1° dell'articolo precedente, il colpevole e' ammesso a far domanda di oblazione nel termine di 10 giorni da quello in cui la contravvenzione e' stata contestata.
[2]La domanda di oblazione e' presentata alla Commissione venatoria provinciale, la quale trasmette gli atti col suo parere al Prefetto.
[3]Sulla domanda di oblazione provvede il Prefetto, il quale determina discrezionalmente la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti della pena pecuniaria prevista per il reato di cui trattasi.
[4]Se la domanda di oblazione non venga presentata nel termine suddetto, o la somma fissata dal Prefetto non venga pagata negli otto giorni dalla notifica, del decreto che la determina, il verbale di contravvenzione viene trasmesso all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale, e il contravventore non e' piu' ammesso a fare oblazione.
[5]Il pagamento della somma fissata dal Prefetto a titolo di oblazione, e delle eventuali spese, estingue il reato.
[6]L'importo delle somme pagate a titolo di oblazione, a norma del presente articolo, e' devoluto alla Commissione venatoria provinciale.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
