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[1]La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito di licenza rilasciata a norma delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.
[2]Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi deve essere munito della licenza per fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare per condurre i cani o per portare i furetti o i falchi da persone non munite di licenza.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
