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[1]I cani da seguito e i cani da tana devono essere rigorosamente custoditi, e se portati in campagna in tempo di divieto di caccia, devono essere tenuti al guinzaglio. In difetto sono considerati cani vaganti, a tutti gli effetti dell'articolo precedente.
[2]I cani da guardia alle abitazioni e ai greggi sono considerati vaganti, a tutti gli effetti dell'articolo precedente quando siano trovati incustoditi a piu' di 200 metri dalle abitazioni o di 100 metri dal bestiame che custodiscono.
[3]Per l'addestramento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina nobile stanziale, e devono essere costantemente sorvegliati dal cacciatore o da un suo incaricato. In difetto, sono considerati cani vaganti a tutti gli effetti dell'articolo precedente.
[4]I cani da ferma possono altresi' essere condotti nelle campagne per le prove sul terreno, con le norme che verranno stabilite nel regolamento.
[5]Il contravventore e' punito a sensi dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
