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[1]I cani di qualsiasi razza trovati nelle bandite o nelle riserve, devono essere catturati, e, se la cattura non sia possibile, possono essere uccisi dagli agenti addetti alla vigilanza, e, in tempo di divieto di caccia, anche dal concessionario o consocio della bandita o riserva.
[2]I cani di qualsiasi razza trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto, devono essere possibilmente catturati, e, ove la cattura non sia possibile, possono essere uccisi dagli agenti addetti alla vigilanza; durante il periodo nel quale ne e' permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, devono essere possibilmente catturati dagli agenti stessi.
[3]I cani catturati devono essere dati in custodia all'Associazione provinciale dei cacciatori, o ad una sua sezione, ovvero al fiduciario dell'Associazione medesima, piu' vicini al luogo della cattura.
[4]Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, dei cani, lasci sia pure per colpa, che essi vaghino per la campagna o entrino nelle bandite o riserve, anche se il cane non sia catturato, e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 200.
[5]Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi al presidente dell'Associazione o della sezione o al fiduciario, di cui al comma 30 del presente articolo, una somma corrispondente al minimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre le spese di custodia e di mantenimento del cane catturato. Tale pagamento puo' essere eseguito anche dal proprietario del cane, sebbene non sia il contravventore.
[6]Quando sia stato eseguito il pagamento indicato nel comma precedente il cane catturato viene restituito e il dirigente la sezione o il fiduciario trasmettono al presidente dell'Associazione l'importo della somma riscossa.
[7]Trascorso inutilmente il termine suindicato, l'Associazione provinciale cacciatori puo' disporre liberamente del cane catturato, ed il verbale di contravvenzione e' trasmesso al pretore per il procedimento penale.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
