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[1]Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione delle licenze o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che trovino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o all' uccellagione, o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'art. 2.

[2]Gli agenti predetti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si commetta un reato preveduto da questa legge, possono altresi', con la osservanza delle disposizioni del Codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni ed a perquisizioni e, in generale, valersi dei poteri concessi dallo stesso Codice alle autorita' di polizia giudiziaria.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art66 · fonte del testo

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