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[1]Agli agenti preposti alla vigilanza, esclusi gli ufficiali indicati nell'art.64, e' vietato di esercitare la caccia e l'uccellagione. La precedente disposizione non si applica agli agenti, le cui funzioni si esercitino in localita' o per periodi di tempo determinati, eccetto nelle localita' e per il tempo in cui si esercitano le funzioni; non si applicano neppure ai soci delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, che prestino servizio volontario di guardia giurata.
[2]Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza, possono essere di volta in volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, sempre che, per quanto riguarda le armi, siano autorizzate a portarle, a termini delle disposizioni vigenti.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
