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[1]La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed a quelli di polizia giudiziaria, della Milizia nazionale forestale, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie di Consorzi idraulici e forestali, alle guardie giurate delle Associazioni provinciali dei cacciatori e sezioni di esse, e per le bandite e riserve, anche alle guardie giurate private riconosciute a termini della legge di pubblica sicurezza.
[2]Le guardie giurate private e le guardie giurate delle Associazioni dei cacciatori e rispettive sezioni, debbono essere riconosciute dal prefetto della Provincia nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, che disciplinera' anche i servizi relativi alla vigilanza suddetta.
[3]Le guardie delle Associazioni cacciatori possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della Provincia.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
