Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed a quelli di polizia giudiziaria, della Milizia nazionale forestale, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie di Consorzi idraulici e forestali, alle guardie giurate delle Associazioni provinciali dei cacciatori e sezioni di esse, e per le bandite e riserve, anche alle guardie giurate private riconosciute a termini della legge di pubblica sicurezza.

[2]Le guardie giurate private e le guardie giurate delle Associazioni dei cacciatori e rispettive sezioni, debbono essere riconosciute dal prefetto della Provincia nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, che disciplinera' anche i servizi relativi alla vigilanza suddetta.

[3]Le guardie delle Associazioni cacciatori possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della Provincia.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art64 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari