Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chi apponga le tabelle di bandita o di riserva senza avere ottenuta la relativa concessione, e' punito con l'ammenda dal quintuplo al decuplo della tassa che sarebbe dovuta, e in ogni caso in misura non inferiore a lire 2000.

[2]Chi collochi tali tabelle su di una estensione maggiore di quella per la quale ha avuto la concessione, e' punito con l'ammenda dal doppio al quintuplo della maggior tassa che sarebbe dovuta e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 500.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art63 · fonte del testo

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