Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Qualora concessionaria o affittuaria di una riserva, sia la Associazione provinciale dei cacciatori, ovvero una sezione di essa, i tributi di cui agli articoli 53 e 59 sono ridotti rispettivamente a meta' e nelle tabelle perimetrali deve essere apposta la scritta «Riserva dell'Associazione provinciale» o «Mia Sezione» rispettiva.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
