Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non e' riconosciuto, agli effetti della presente legge, se non sia dato comunicato al Ministero dell'agricoltura e foreste e da questo vistato, sentita la Commissione venatoria provinciale.

[2]L'affittuario e' tenuto a pagare la tassa di cui all'art. 53 ridotta alla meta', indipendentemente da quella dovuta dal locatore.

[3]Il subaffitto della riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art59 · fonte del testo

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