Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Quando i confini della, riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale della riserva medesima.

[2]Quando nell'interno di una riserva esistano terreni liberi, deve essere egualmente rispettata la distanza di metri 50 dal confine perimetrale interno della riserva.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art58 · fonte del testo

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