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[1]Le riserve di caccia che confinino con paludi o laghi, non possono comprendere ai loro margini piu' di un quinto della superficie della contigua palude o lago, o in ogni caso non piu' di 300 ettari di essi.
[2]Le riserve litoranee del Lazio e del litorale Adriatico non potranno avere una fronte sul mare piu' lunga di tre chilometri; oltre tale limite la rimanente fronte verso il mare deve distare non meno di 500 metri dall'orlo interno dell' arenile.
[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano nell' Estuario veneto, ne' alle riserve esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, le quali abbiano dato prova di curare l'effettivo ripopolamento di specie stanziali.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
