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[1]Nelle Provincie ove per la costituzione delle riserve di caccia sia rimasta in vigore la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continua ad aver vigore per i terreni incolti.
[2]A tale uopo le riserve di caccia, costituite da tali terreni, devono essere circondate con uno dei seguenti mezzi:
[3]1° muro a calce o a secco dell'altezza minima di metri 1,20;
[4]2° rete metallica dell'altezza di un metro, sormontata da filo spinato, in modo da raggiungere l'altezza minimo di metri 1,20;
[5]3° corsi d'acqua o canali, della profondita' minima di un metro e della larghezza minima di metri 2,50, o fossi naturali a sponde ripide della profondita' minima di metri 2,50 e della larghezza minima di metri 3; i punti di agevole passaggio devono essere sbarrati con una delle chiusure previste dal presente articolo;
[6]4° siepe naturale od artificiale (fratta) dell'altezza minima di metri 1,20;
[7]5° elementi anche alternati, in legno o filo di ferro verticali ovvero orizzontali; tale chiusura deve avere un'altezza minima di metri 1.20 e la distanza tra i vari elementi non puo' essere maggiore di centimetri 30; la parte superiore della chiusura, deve essere costituita da uno o piu' fili di ferro spinato, isolati ovvero aderenti alla chiusura stessa. Una stessa riserva puo' essere chiusa anche con differenti mezzi, purche' siano tra quelli sopra indicati.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
