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[1]Sulle Alpi, per una profondita' non superiore a 30 chilometri dal confine, la caccia e' riservata e non puo' essere esercitata da alcuno - senza uno speciale permesso del prefetto della Provincia. L'estensione della zona di confine e' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quelli per l'interno e per la, guerra, sentita la Commissione venatoria centrale.
[2]I proprietari di oltre 500 ettari di terreno hanno la preferenza nella costituzione di riserve. Il restante territorio e' costituito in riserve demaniali e comunali. In tutti i casi e' ammesso l'affitto a persone che abbiano conseguito il permesso del prefetto della Provincia.
[3]Nel regolamento saranno stabilite le norme per l'applicazione dei precedenti comma, specialmente nei riguardi della Associazione provinciale dei cacciatori e delle sue sezioni.
[4]Chi esercita la caccia o l'uccellagione nella zona vietata e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
