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[1]Per riserva s'intende una zona nella quale l'esercizio venatorio e' consentito al solo concessionario ed alle persone dal medesimo autorizzate, con le modalita' ed entro i limiti previsti dalla presente legge.

[2]Gli immobili, che sono comunque in godimento della Corona o che in proprieta' o in godimento appartengono al patrimonio di Sua Maesta' il Re, sono costituiti di diritto in Riserve Reali di caccia, esenti da qualunque tassa e da qualunque formalita' prescritta per le riserve dalla presente legge, della quale alle Riserve Reali si applicano soltanto le disposizioni, stabilite per La protezione delle riserve e della selvaggina dai danni dei terzi.

[3]Restano, altresi', ferme, con pari esenzione da qualunque tassa, le riserve di caccia sul Lago Trasimeno, di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043. Alle riserve medesime non si applica l'art. 52 della presente legge.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art49 · fonte del testo

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