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[1]Per riserva s'intende una zona nella quale l'esercizio venatorio e' consentito al solo concessionario ed alle persone dal medesimo autorizzate, con le modalita' ed entro i limiti previsti dalla presente legge.
[2]Gli immobili, che sono comunque in godimento della Corona o che in proprieta' o in godimento appartengono al patrimonio di Sua Maesta' il Re, sono costituiti di diritto in Riserve Reali di caccia, esenti da qualunque tassa e da qualunque formalita' prescritta per le riserve dalla presente legge, della quale alle Riserve Reali si applicano soltanto le disposizioni, stabilite per La protezione delle riserve e della selvaggina dai danni dei terzi.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
