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[1]Con decreto del Prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale, puo' essere vietato a chi stabilmente o temporaneamente abiti nelle bandite, anche la semplice detenzione di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione, o di cani.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
