Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La concessione di costituzione di terreni in bandita non puo' esser fatta per un periodo superiore a quindici anni ed e' rinnovabile.

[2]La concessione e' revocabile con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della Commissione venatoria provinciale e della Commissione centrale, quando nella conduzione della bandita non siano state osservate le norme di legge o del decreto di concessione.

[3]In tale caso l'Associazione provinciale dei cacciatori ha diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, previo pagamento del valore di essa al proprietario, allo scopo di provvedere al ripopolamento di altre zone della Provincia. La stessa disposizione si applica nel caso di rinuncia alla concessione.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari