Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Non puo' essere raccolta, entro i limiti della bandita, selvaggina colpita fuori di essa.

[2]Il Prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale, puo' con proprio decreto stabilire una speciale zona di protezione intorno alla bandita, per i fagiani ed altra selvaggina, nobile stanziale, non appartenente alla fauna di quella localita' e che venga introdotta ed allevata nella bandita.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda, da lire 100 a lire 1000.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art46 · fonte del testo

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