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[1]Per bandita s'intende una zona nella quale l'esercizio venatorio e' vietato a chiunque, salve le eccezioni previste dalla presente legge.
[2]Le proprieta' del Demanio forestale di Stato, che presentino condizioni favorevoli al ripopolamento della selvaggina od agli allevamenti, sono costituite in bandite di rifugio e ripopolamento della selvaggina stanziale.
[3]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta della Commissione venatoria centrale, puo' stabilire la trasformazione in riserve di parte di dette bandite allo scopo di ricavarne, con speciali concessioni o affitti di caccia, adeguati cespiti finanziari da destinarsi a vantaggio dell'incremento faunistico.
[4]Dette riserve possono essere cedute alla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, alle Associazioni provinciali, o loro sezioni, o, qualora cio' non sia possibile, a privati che diano sicuro affidamento di capacita' tecnica.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
