Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Fermo il divieto di cui all'art. 38, e' libera in qualsiasi tempo la introduzione dall'estero di selvaggina, viva di specie della fauna locale, e di selvaggina morta, durante il periodo in cui la caccia a quella determinata specie e' permessa nella localita'.

[2]E' sempre vietato introdurre e lanciare selvaggina estranea alla fauna indigena senza autorizzazione del Ministro per l'agricoltura o le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale.

[3]Il contravventore e' punito a termini dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art40 · fonte del testo

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