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[1]Fermo il divieto di cui all'art. 38, e' libera in qualsiasi tempo la introduzione dall'estero di selvaggina, viva di specie della fauna locale, e di selvaggina morta, durante il periodo in cui la caccia a quella determinata specie e' permessa nella localita'.
[2]E' sempre vietato introdurre e lanciare selvaggina estranea alla fauna indigena senza autorizzazione del Ministro per l'agricoltura o le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale.
[3]Il contravventore e' punito a termini dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
