Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Sono considerati animali feroci o nocivi, fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico; fra gli uccelli: le aquile, il nibbio, l'astore, lo sparviero e il gufo reale. E' equiparato agli animali nocivi il gatto domestico vagante lontano dalle abitazioni.

[2]Quando altre specie di selvaggina risultino praticamente dannose all'agricoltura, alla pesca o agli allevamenti, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale, con suo decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, puo' consentirne la uccisione o la cattura, anche solo per un tempo determinato o per determinate localita', secondo le norme che saranno stabilite dal decreto medesimo.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art4 · fonte del testo

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