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[1]Sono considerati animali feroci o nocivi, fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico; fra gli uccelli: le aquile, il nibbio, l'astore, lo sparviero e il gufo reale. E' equiparato agli animali nocivi il gatto domestico vagante lontano dalle abitazioni.
[2]Quando altre specie di selvaggina risultino praticamente dannose all'agricoltura, alla pesca o agli allevamenti, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale, con suo decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, puo' consentirne la uccisione o la cattura, anche solo per un tempo determinato o per determinate localita', secondo le norme che saranno stabilite dal decreto medesimo.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
