Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nel periodo della chiusura della caccia e' vietato il porto e l'uso di armi da caccia con munizioni spezzate e di ordigni e strumenti per la uccellagione; eccetto che il trasporto di dette armi ed ordigni avvenga per giustificato motivo, o che il fucile sia smontato e chiuso in busta o avvolto in tela.

[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art37 · fonte del testo

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