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[1]Nel periodo della chiusura della caccia e' vietato il porto e l'uso di armi da caccia con munizioni spezzate e di ordigni e strumenti per la uccellagione; eccetto che il trasporto di dette armi ed ordigni avvenga per giustificato motivo, o che il fucile sia smontato e chiuso in busta o avvolto in tela.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
