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[1]E sempre proibito uccidere o catturare:
- a)gli stambecchi, i camosci dell'Abruzzo ed i muffloni;
- b)i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;
- c)le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli, salvo che per gli animali allevati in riserva, da parte del concessionario o di chi ne sia da lui autorizzato e con permesso del Ministro;
- d)gli orsi durante il torpore invernale e le marmotte durante il letargo;
- e)l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, le cicogne ed i cigni;
- f)i rapaci notturni eccettuato il gufo reale; tale disposizione non si applica alla cattura della civetta e del barbagianni destinati a servire da zimbello;
- g)le rondini di qualsiasi specie ed i rondoni;
- h)le femmine degli urogalli e dei fagiani di monte;
- i)i colombi torraiuoli (Columba livia), sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i viaggiatori, gli uni e gli altri anche in luoghi lontani dall'abitato. La proibizione e' estesa ai colombi che sfuggono ai tiri a volo, ma non si applica alla uccisione o cattura di colombi da parte dei loro proprietari, compresi i Comuni.
[2]Il Ministro puo', su parere della Commissione venatoria centrale, autorizzare la cattura o la uccisione di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nel relativo decreto.
[3]L'uccisione di orsi nel Parco nazionale dell'Abruzzo rimane regolata dalle speciali disposizioni di legge.
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000, e qualora si tratti di selvaggina nobile stanziale da lire 200 a lire 2000.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
