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[1]E' fatto divieto di cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina, quando il terreno e' in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E' pero' fatta eccezione per i palmipedi e trampolieri, limitatamente alle paludi e lungo i corsi dei fiumi in pianura, e per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle Alpi.
[2]Il contravventore e' punito a termini del comma 3° dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
