Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatto divieto di cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina, quando il terreno e' in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E' pero' fatta eccezione per i palmipedi e trampolieri, limitatamente alle paludi e lungo i corsi dei fiumi in pianura, e per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle Alpi.

[2]Il contravventore e' punito a termini del comma 3° dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art35 · fonte del testo

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