Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, eccezione fatta per la caccia notturna ai palmipedi e trampolieri con appostamento fisso (cuccio) nella zona sesta o su specchi d'acqua naturali o artificiali, da capanni preventivamente denunciati alla Commissione provinciale venatoria, nelle zone seconda e terza.

[2]E' pero' consentito lasciar tese le reti nelle ore di notte.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 lire 1000, e da lire 200 a lire 2000 quando si tratti di selvaggina nobile stanziale.

[4]La pena e' da lire 400 a lire 4000 quando il contravventore abbia esercitato la caccia notturna a selvaggina nobile stanziale da un'automobile, o comunque servendosi di fari abbaglianti.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art34 · fonte del testo

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